Mediazione Familiare Sistemica
Normativa di riferimento pagina 3
Home
La Mediazione Familiare Sistemica
Mediazione Familiare Informazioni utili
Dove siamo
Le nostre attività
I nostri obiettivi
Normativa di riferimento pagina 1
Normativa di riferimento pagina 2
Normativa di riferimento pagina 3
Altri siti da visitare
Figli e Mediazione
Tempi moderni

“Per una mediazione a misura di

bambini”

Documento a seguito del Secondo Incontro Nazionale in materia di

giustizia minorile Mediazione e diritti dei bambini, promosso

dell’UNICEF Italia, il 28 e 29 aprile 2005

presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Bari,

PREMESSA

Considerando che la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 ha stabilito:

- che in tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni

pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità

amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del bambino deve

essere oggetto di una considerazione preminente (art. 3);

- che gli Stati devono vigilare affinché i bambini non siano separati dai propri

genitori ed affinché, in ogni caso in cui venga disposta la separazione, tutte le

parti interessate abbiano la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di fare

conoscere le proprie opinioni (art.9, commi 1 e 2);

- che ai bambini capaci di discernimento è garantito il diritto di esprimere

liberamente la propria opinione su ogni questione che li interessa (art. 12.1);

che le loro opinioni debbono essere prese debitamente in considerazione, tenendo

conto della loro età e del loro grado di maturità; che i bambini hanno anche il

diritto di essere ascoltati, direttamente o tramite un rappresentante o un organo

appropriato, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne (art.

12.2);

- che entrambi i genitori hanno una responsabilità comune nell’educazione del

bambino e nel provvedere al suo sviluppo (art. 18);

- che ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di un reato si deve

riconoscere il diritto ad un trattamento che favorisca il loro senso di dignità e del

valore personale (art. 40.1); che per essi si adottino particolari provvedimenti,

ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattarli senza ricorrere a

procedure giudiziarie, nel rispetto dei diritti dell’uomo e dalle garanzie legali (art.

40/3/b) - come indicato anche dalle Regole minime per l’Amministrazione della

giustizia minorile (Regole di Pechino), a cui la Convenzione fa espresso

riferimento, in particolare nell’art. 11 dove si invita a trattare i casi dei giovani

che delinquono senza ricorrere al processo formale - ; e che per i minori siano

previste tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure

(…..), i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni

alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare loro un trattamento

conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione, che al reato

(art. 40.4);

- che i Basic Principles on the Use of Restorative Justice in Criminal Matters delle

Nazioni Unite (2000, 2002) indicano dei principi generali e delle linee-guida sul

ricorso alla giustizia riparativa in ambito penale;

- che il Documento finale “Un mondo a misura di bambino” (maggio 2002) della

Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’infanzia, al punto 44.7,

2

invita gli Stati sottoscrittori a promuovere sistemi giuridici specifici per rispondere

all’esigenza dell’infanzia - in linea con il principio che la giustizia debba essere

volta al recupero e al pieno rispetto dei bambini - ed a provvedere all’apposita

formazione del personale competente per il reinserimento dei bambini nella

società;

preso atto

- che l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20 novembre

1989, con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

- che la Legge n.285/1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e di

opportunità per l’infanzia e adolescenza - all’art. 4.1/i riconosce i servizi di

mediazione familiare ed di consulenza per le famiglie e per i minori come servizi

di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali e all’art. 6 prevede lo

sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori

a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché

occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo

delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita

aggregativa e familiare;

- che la Raccomandazione R(98)/1 del Consiglio d’Europa del 19 gennaio 1998

sulla mediazione familiare detta agli Stati Membri precise indicazioni sulla

mediazione familiare, sulla sua area d’azione, sull’organizzazione dei servizi, sui

metodi, ecc;

- che la Legge Quadro n.328/2000, per la Realizzazione del sistema integrato di

interventi e di servizi sociali nazionali, riconosce tra gli interventi quelli atti a

prevenire, eliminare o ridurre le condizioni disagio individuale e familiare;

- che la Legge n.154/2001, sulle Misure contro la violenza nelle relazioni familiari,

all’art. 342/ter – comma 2 - prevede che il giudice possa disporre l’intervento di

dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare;

- che il libro verde COM (2002) 196 della Commissione dell’Unione Europea del 19

aprile 2002 sui modi alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e

commerciale, ha voluto lanciare una larga consultazione nel campo dei modi

alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale;

- che la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 27 gennaio

2003, volta a migliorare l’accesso alla giustizia, nelle controversie

transfrontaliere, attraverso la determinazione di regole minime comuni relative

all’assistenza giudiziaria, prevede che questa ultima debba essere concessa alle

stesse condizioni, sia nelle procedure giudiziarie tradizionali che nelle procedure

extragiudiziarie quali la mediazione;

- che la Raccomandazione n.1639/2003 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio

d’Europa del 25 novembre 2003 ribadisce il valore della mediazione familiare e la

necessità in questo ambito di ascoltare i minori per garantirne i diritti, invitando

gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l’utilizzo;

- che l’Italia, con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, ha ratificato la Convenzione

europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a

Strasburgo il 25 gennaio 1996, la quale all’art. 13 promuove il ricorso alla

mediazione ed ad ogni metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un

accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini

vengano coinvolti in procedimenti giudiziari;

- che numerose sono le Leggi Regionali a favore delle famiglie e della genitorialità,

tra le quali evidenziamo la Legge della Regione Puglia n. 17/2003 e n. 5/2004;

3

- che le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia sullo stato

di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia, rivolte all’Italia il 13

gennaio 2003, sottolineano come nel nostro paese il diritto dei bambini a essere

ascoltati non sia adeguatamente garantito nei procedimenti che li coinvolgono

direttamente, in particolare in caso di separazione e di divorzio;

- che il Regolamento 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre

2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia

matrimoniale e di responsabilità genitoriale, prevede all’art.55 la cooperazione in

tale materia, l’adozione di qualunque misura volta a facilitare la conclusione di

accordi tra i titolari della responsabilità genitoriali, e il ricorso alla mediazione o

ad altri mezzi;

- che la Petizione La parola ai bambini, a seguito del Primo Convegno Nazionale

sulla giustizia minorile dell’UNICEF Italia - che ha avuto luogo a Firenze il 29

aprile 2004 – invita al punto 11 - alla più ampia applicazione della mediazione, in

ogni ambito d’intervento giudiziario e sociale, sulla base di dettati legislativi

adeguati;

- che il Codice di condotta europeo per i mediatori, approvato da un Gruppo

tecnico della Commissione dell’UE, il 4 giugno 2004, ha individuato una serie di

principi riferibili a ogni tipologia di mediazione in materia civile o commerciale,

che i singoli mediatori possono decidere di applicare;

- che il DDL C66 "Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento

condiviso dei figli" sull’affidamento condiviso, approvato dalla Commissione

Giustizia della Camera l’8 febbraio 2005, prevede il ricorso alla mediazione

familiare;

e preso atto

- che la Raccomandazione R(87)20 del Consiglio d’Europa stabilisce che la risposta

alla delinquenza giovanile deve essere proporzionata alla personalità ed ai bisogni

del minore;e sollecita per evitare ai minori il processi formale il più ampio ricorso

a procedure di diversion e alla mediazione;

- che la Raccomandazione R(99)19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio

d'Europa, avente ad oggetto la Médiation en matière pénale, raccomanda ai Paesi

membri l'adozione di pratiche di mediazione reo/vittima, nel rispetto dei principi

di cui alla Raccomandazione stessa, e in particolare nel rispetto dei principi di

volontarietà, accessibilità e confidenzialità dei programmi di mediazione, nonché

dei principi di imparzialità, indipendenza e alto grado di competenza dei

mediatori;

- che il D.P.R. 448/88 - il quale disciplina nel nostro ordinamento il processo penale

a carico di imputati minorenni - introduce nuove misure educative di risposta al

reato, aperte ad accogliere l'impegno del minore a favore del bene giuridico

offeso e pertanto “favorisce” le pratiche mediazione penale, tra l'imputato

minorenne e la persona offesa, anche al fine di rendere più significativo il

recupero educativo e la responsabilizzazione costruttiva del minore reo;

- che l’art. 555 c.p.p. prevede il tentativo di conciliazione e così anche legge

354/75, e successive modifiche, in relazione all’istituto dell’affidamento in prova

al servizio sociale;

- che il recente Regolamento di attuazione dell'Ordinamento penitenziario (D.P.R.

230/2000, art. 27) riconosce rilievo - in sede di trattamento penitenziario e

rieducativo - a un'opera di riflessione critica da svolgersi con il condannato

4

(adulto o minorenne) sulla “condotta antigiuridica e sui suoi effetti lesivi”, aperta

alla riparazione delle conseguenze del reato;

- che la Raccomandazione REC 2003/20 del Comitato dei Ministri del Consiglio

d’Europa sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il

ruolo della giustizia minorile, invita gli Stati Membri a continuare a sviluppare una

serie di misure alternative alle consuete misure giudiziarie (art. 7) e, al fine di

combattere i reati di maggiore gravità, a sviluppare una gamma più ampia di

misure e sanzioni applicabili, innovative ed efficaci – che pur restando

proporzionate - consentano la mediazione (art. 8);

- che la recente legislazione, sulla competenza penale del giudice di pace, prevede

il ricorso alla mediazione in ambito penale e la possibilità di attività risarcitorie o

riparatorie;

si evidenzia che:

1. La mediazione in tutte le sue forme costituisce uno strumento di elevato valore

sociale per la realizzazione - a opera della stessa società - della pace sociale e per

garantire la tutela dei diritti dell’infanzia. Tale valore si esprime in particolare nei

conflitti sociali connessi a problematiche interetniche, nei conflitti emergenti in

ambito scolastico, nei conflitti connessi a relazioni familiari e intergenerazionali e

nei conflitti connessi a fatti di rilevanza penale o inerenti all’ordinamento

penitenziario.

2. La mediazione, oltre a essere una nuova tecnica d’intervento, è l’espressione di

una nuova cultura, tesa a considerare in modo “diverso” i conflitti tra le persone -

in particolare se minori - e a “ricercare una soluzione” a tali conflitti, affiancando

alla logica del procedimento giudiziario tradizionale soluzioni consensuali e

responsabilizzanti, mediante l’intervento di un soggetto terzo, il mediatore, che

operi in un contesto imparziale e informale.

3. Lo sviluppo che la mediazione sta assumendo in Italia rende oggi indispensabile

l’intervento del legislatore per regolarne la disciplina - sia come servizio pubblico

che come servizio privato - al fine di determinarne l’area d’intervento, le

caratteristiche e definire il ruolo del mediatore. In particolare, la mediazione

penale dovrebbe essere un servizio pubblico o comunque collocato nella sfera

pubblica, essa dovrebbe essere accessibile gratuitamente alle parti.

4. E’ peraltro indispensabile che il legislatore indichi come una delle caratteristiche

dell’intervento mediativo il protagonismo dei soggetti coinvolti nel conflitto e che

sottolinei la necessità della sua consensualità e riservatezza. È inoltre necessario

che si preveda, per il mediatore, il requisito dell’imparzialità e la necessità della

sua iscrizione a un Albo pubblico, a conclusione di un idoneo corso di formazione

e di un esame di abilitazione.

5. L’intervento legislativo dovrà promuovere la diffusione sia della cultura che dei

servizi di mediazione e prevedere un’attenzione particolare - soprattutto in

ambito minorile - alle vittime e alla difesa della loro dignità anche nel caso di

calamità naturali, in quanto molte volte le umiliazioni che le vittime subiscono

non sono connesse a un fatto-reato.

6. A tale fine si ritiene fondamentale l’istituzione delle figure dei Garanti per

l’infanzia, a livello nazionale e regionale, ai quali siano affidati effettivi poteri tesi

al miglioramento del coordinamento e della sintonia tra i diversi soggetti

istituzionali, politici e amministrativi che si devono occupare dei diritti dei minori,

svolgendo un’efficace mediazione istituzionale; al contempo che essi diano il

necessario impulso a servizi di mediazione minorile e promuovano il

5

coordinamento a livello nazionale, europeo e internazionale, di ogni ulteriore

iniziativa in materia di mediazione.

7. E’ necessario che anche i magistrati promuovano l’applicazione di modi alternativi

di gestione e soluzione dei conflitti, per realizzare una giustizia effettiva e

pacificatrice. E’ quindi indispensabile un’adeguata formazione dei magistrati

all’esercizio di una giurisdizione di prossimità anche in ambito familiare e

minorile, prestando particolare attenzione al tenere distinto il ruolo del giudice dal

ruolo del mediatore.

8. E’ necessario che gli avvocati della famiglia e in particolare gli avvocati dei

minori, valorizzino lo strumento della mediazione e che, pertanto, possano

beneficiare di un’adeguata formazione in materia.

Si sottolinea in relazione ai minori:

9. La necessità che il legislatore introduca, nel nostro ordinamento, la previsione

normativa che privilegi il ricorso alla mediazione ogni volta che la controversia

riguardi minori di età, al fine di tutelare il loro superiore interesse ed evitare che

essi vengano coinvolti in procedimenti giudiziari.

10. La necessità che, nella mediazione, i minori siano correttamente e dovutamente

informati sull’evolversi del processo di mediazione e siano ascoltati, anche

indirettamente, con esclusione di quei procedimenti, contesti e casi, nei quali ciò

non risponda al loro superiore interesse. In ogni caso, tale ascolto deve essere

svolto con modalità che evitino situazioni per loro pregiudizievoli. Nella

mediazione familiare deve essere valorizzato il ruolo attivo degli stessi genitori

nell’ascolto e nell’informazione dei minori. Nella mediazione penale è

indispensabile la partecipazione diretta e volontaria del minore, non solo di un

suo rappresentante.

11. La necessità di far conoscere e di tener conto non solo delle normative

internazionali adottate in materia, in primis quelle dell’Unione Europea, vincolanti

e non vincolanti, ma anche delle esperienze degli altri Paesi europei, a partire

dalle normative vigenti in questi ultimi, a livello nazionale o regionale.

12. La necessità di promuovere e potenziare la ricerca sulle forme di mediazione che

coinvolgono i bambini e gli adolescenti, e di incentivare il loro monitoraggio, al

fine di armonizzare le prassi, di valorizzare le buone esperienze e renderne visibili

gli esiti.

13. La necessità che si emani un’apposita legge che disciplini l’esecuzione penale a

carico di minorenni che, pur preannunciata nel 1975 con l’art. 79 della Legge n.

354 sull’ordinamento penitenziario, non è mai stata deliberata. Nell’ambito di tale

legge dovranno trovare ampio spazio: la mediazione - ai fini della promozione

della conciliazione del minore con la persona offesa dal reato - e la previsione di

misure dirette a riparare le conseguenze del reato, in alternativa alle misure di

custodia. In tale ottica, dovrà essere definita con particolare cura la formazione

degli operatori penitenziari minorili ed il loro coordinamento con il territorio.

Infine si auspica che:

14. La mediazione rientri al più presto nei Piani di offerta formativa, nell’ambito

dell’educazione alla convivenza civile, onde fare apprendere ai giovani la gestione

non conflittuale dei rapporti interpersonali.

15. Siano al più presto avviate adeguate campagne di sensibilizzazione dell’opinione

pubblica e dei giovani, al fine di evidenziare l’importanza della mediazione

6

nell’ambito della tutela dei diritti dei minori e per favorire lo sviluppo del rispetto

di tali diritti e dei diritti umani in genere.

MeF Grosseto